[Linuxtrent] Re: Il Garante della Concorrenza e del Mercato multa Whatsapp per 3 milioni di euro
- From: Roberto Resoli <roberto@xxxxxxxxxxxxxx>
- To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
- Date: Mon, 15 May 2017 15:40:26 +0200
Il 15/05/2017 15:11, Marco Ciampa (Redacted sender ciampix for DMARC) ha
scritto:
On Mon, May 15, 2017 at 01:55:33PM +0200, Roberto Resoli wrote:
"L’Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3
milioni di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di
WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini di
Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook,
facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile
proseguire nell’uso dell’applicazione."
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8754-ps10601-cv154-sanzione-da-3milioni-di-euro-per-whatsapp,-ha-indotto-gli-utenti-a-condividere-i-loro-dati-con-facebook.html
Della serie:
1) chiudi il recinto con le pecore scappate
2) efficace quando dare una multa di 50 euro a chi possiede una Ferrari
Testarossa...
Certo; non a caso il Garante evidenzia nel testo del provvedimento
(citato nel seguito) che:
"Nel 2014 la società è stata acquisita dal gruppo Facebook
che, nell’ultimo bilancio pubblicato al 31 dicembre 2015, ha
registrato un fatturato di 17,9 miliardi di dollari (fonte SEC)."
La lettura della testo del provvedimento è molto interessante. Con
riferimento Specialmente all'elenco delle vessatorietà elencate dal
Garante; ad esempio:
"Quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello
Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione
delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della
California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;"
Sarebbe carino (ad esempio) andare a leggere nelle clausole contrattuali
dei servizi Google in essere nella PA trentina (pressochè tutta la PA,
ormai) e vedere come si situano in questo contesto.
Interessanti anche le affermazioni difensive dei legali di Whatsapp:
Pagina 8 del "Testo Provvedimento PS10601"[1]
"3) Le argomentazioni difensive del professionista"
e, da pagina 12, le relative risposte in "V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE"
---
Di particolare rilievo la risposta circa il valore commerciale dei dati
personali:
"53.
La condotta con cui WhatsApp ha acquisito il consenso dei propri utenti
al l’aggiornamento dei Termini di utilizzo, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Parte, che nega il valore economico dei dati
personali degli utenti, costituisce una pratica commerciale ai sensi
del Codice del Consumo.
54.
Si osserva sul punto, che le dichiarazioni rese dal Professionista nel
corso dell’audizione, e acquisite agli atti, confermano quanto
ipotizzato in sede di avvio del procedimento riguardo alla
rilevanza economica dei dati degli utenti di WhatsApp e alla
finalità stessa della pratica in esame. In particolare
, la Parte ha rappresentato che l’attività di condivisione dei dati con
Facebook migliorerà l’attività di advertising della medesima e “
dovrebbe generare ricavi direttamente a Facebook”.
20
Il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti di
WhatsApp, utilizzato per la profilazione degli utenti
medesimi a uso commerciale e per finalità di marketing
, acquista, proprio in ragione di tale uso, un valore economico
idoneo, dunque, a configurare l’esistenza di un rapporto di consumo
tra il Professionista e l’utente.
....
"
nel seguito si fa cenno all'importanza del "network effect" nel
stabilire il valore economico dei dati acquisiti od inferiti. Con
relativi riferimenti a quanto già assodato in sede europea.
rob
[1]
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10601_scorrsanz_omi.pdf/download.html
rob
bye
--
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