Linuxtrent: A proposito di siti..............

  • From: Diaolin (Natali Giuliano) <diaolin@xxxxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent <linuxtrent@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 8 Apr 2001 12:17:09 +0200



Attenzione: non tutti i siti sono soggetti alla registrazione. Anzi...
06.04.01 

Panico in rete. Notizie di siti che si "suicidano", migliaia di messaggi che 
si incrociano, mailbox intasate, petizioni da firmare.
Cerca di gettare acqua sul fuoco il sottosegretario Chiti, in un'intervista a 
Repubblica.it, affermando che la legge si applica solo ai siti equiparabili 
ai giornali. Aumenta la confusione un altro articolo dello stesso giornale, 
per il quale basterebbe che l'autore del sito si iscrivesse all'albo dei 
giornalisti professionisti, al registro dei pubblicisti oppure, e questa è la 
novità, al registro degli operatori di comunicazione che l'Autorità garante 
per le comunicazioni sta per stilare. Ne parleremo in dettaglio sul prossimo 
numero.
Ora cerchiamo di capire come stanno realmente le cose.

1. La legge 62/01 all'articolo 1 dà un'ampia definizione di "prodotto 
editoriale", nella quale possono rientrare tutti i siti internet, e non fa 
distinzione tra "giornali" e altri tipi di siti, né tra pubblicazioni 
professionali e amatoriali (con buona pace del sottosegretario Chiti), ma...

2. La legge considera due tipi di "prodotti editoriali": una categoria 
generale e un tipo "particolare", diffuso al pubblico con periodicità 
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento 
identificativo del prodotto.

3. Solo per questi ultimi, cioè per i prodotti diffusi al pubblico con 
periodicità regolare, è necessaria l'iscrizione nel registro della stampa 
tenuto dal tribunale secondo le prescrizioni della legge "censoria" del '48. 
E non "presso l''Ordine dei giornalisti e a pagamento", come qualcuno scrive 
con insistenza (il requisito della "testata costituente elemento 
identificativo del prodotto" è una disposizione che appare priva di senso, 
giacché qualsiasi "prodotto editoriale" ha un titolo che lo identifica). Sul 
prossimo numero di InterLex vedremo più in dettaglio i diversi aspetti della 
questione.

4. Per tutti gli altri, cioè per tutti i siti che non hanno periodicità 
regolare, basta indicare il nome e il domicilio dell'autore e del provider 
che fornisce l'hosting, come abbiamo spiegato nel primo articolo della serie 
Come mettersi in regola con le norme sulla stampa.
Non servono altri adempimenti, per il momento.

E' dunque evidente che basta aggiornare il sito con periodicità irregolare, 
indicando nome e domicilio dell'autore e del provider, per essere 
perfettamente in regola con la legge. Le cose cambieranno quando sarà attivo 
il registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni.
Altro discorso, che faremo sui prossimi numeri di InterLex, è quello relativo 
al diverso regime della stampa periodica (divieto di sequestro, 
responsabilità penale del direttore...) da quello della stampa non periodica.

Resta il fatto che la legge è scritta malissimo ed è inaccettabile perché 
sottopone la diffusione delle idee a un regime restrittivo che non ha uguali 
in Europa.
Dunque l'indignazione è più che giustificata, il panico no.

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sito internet, purché in versione integrale e con la citazione per esteso del 
titolo originale, della data e della testata InterLex, con la URL 
http://www.interlex.it.

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Dopo la fine della speranza restano le certezze :-(
                                Diaolin








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