Scusatemi per il cross posting ---------- Forwarded message ---------- From: Marco Ciurcina <marco@xxxxxxxxxxxxxxxxx> Date: 2012/8/13 Subject: [Discussioni] Nuovo art. 68 del CAD To: discussioni@xxxxxxxxxxxxxxxxx È stata approvata la legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicata sulla G.U. n. 187 del 11-8-2012. L'art. 22 comma 10 modifica l'art. 68 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 (CAD): quello che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare una valutazione comparativa prima di acquisire software. La nuova versione dell'art. 68 comma 1 del CAD recita: "Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.". Questa modifica potrebbe avere impatto sulla diffusione ed adozione del software libero da parte delle pubbliche amministrazioni. La nuova versione dell'articolo 68 comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni possono acquistare licenze di software proprietario *solo se* l'analisi comparativa dimostra che non è disponibile ad un costo inferiore una soluzione in software libero e/o sviluppata per conto della pubblica amministrazione. Questa non è "la legge perfetta", ma è certamente un miglioramento interessante alla versione precedente dell'art. 68: IMHO con questa modifica il funzionario che acquisti software proprietario senza il supporto di una valutazione comparativa che dimostri la sussistenza dei presupposti per acquistare licenze di software proprietario potrebbe diventare personalmente responsabile del danno che ne consegue. L'Agenzia per l'Italia Digitale è competente a definire i criteri e le modalità secondi i quali andranno effettuate le analisi comparative di tipo tecnico ed economico. IMHO è molto importante ciò che l'Agenzia indicherà. Per esempio, sarebbe estremamente interessante se l'Agenzia per l'Italia Digitale indicasse criteri che tengono conto delle esternalità positive che conseguono all'adozione di software libero (riuso, ispezionabilità del software, formati aperti, interoperabilità, no costo di uscita, valorizzazione delle competenze della PA e del territorio, indipendenza da un unico fornitore, ecc.). m.c. _______________________________________________ http://lists.softwarelibero.it/mailman/listinfo/discussioni Totale iscritti: 368 al 06/11/2010 Questa è una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Associazione per il Software Libero. -- Maurizio "Napo" Napolitano http://de.straba.us -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx