[Linuxtrent] Fwd: [Discussioni] Nuovo art. 68 del CAD

  • From: Maurizio Napolitano <napoogle@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent <linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Aug 2012 12:03:20 +0200

Scusatemi per il cross posting


---------- Forwarded message ----------
From: Marco Ciurcina <marco@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: 2012/8/13
Subject: [Discussioni] Nuovo art. 68 del CAD
To: discussioni@xxxxxxxxxxxxxxxxx


È stata approvata la legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese), pubblicata sulla G.U. n. 187 del 11-8-2012.

L'art. 22 comma 10 modifica l'art. 68 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 (CAD): quello
che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare una
valutazione comparativa prima di acquisire software.

La nuova versione dell'art. 68 comma 1 del CAD recita:
"Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di
essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra
le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
 a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
 b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione;
 c) software libero o a codice sorgente aperto;
 d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri
l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate
all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso.
La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i
criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.".

Questa modifica potrebbe avere impatto sulla diffusione ed adozione del software
libero da parte delle pubbliche amministrazioni.

La nuova versione dell'articolo 68 comma 1 prevede che le pubbliche
amministrazioni possono acquistare licenze di software proprietario *solo se*
l'analisi comparativa dimostra che non è disponibile ad un costo inferiore una
soluzione in software libero e/o sviluppata per conto della pubblica
amministrazione.

Questa non è "la legge perfetta", ma è certamente un miglioramento
interessante alla versione precedente dell'art. 68: IMHO con questa modifica il
funzionario che acquisti software proprietario senza il supporto di una
valutazione comparativa che dimostri la sussistenza dei presupposti per
acquistare licenze di software proprietario potrebbe diventare personalmente
responsabile del danno che ne consegue.

L'Agenzia per l'Italia Digitale è competente a definire i criteri e le modalità
secondi i quali andranno effettuate le analisi comparative di tipo tecnico ed
economico.
IMHO è molto importante ciò che l'Agenzia indicherà.
Per esempio, sarebbe estremamente interessante se l'Agenzia per l'Italia
Digitale indicasse criteri che tengono conto delle esternalità positive che
conseguono all'adozione di software libero (riuso, ispezionabilità del
software, formati aperti, interoperabilità, no costo di uscita, valorizzazione
delle competenze della PA e del territorio, indipendenza da un unico
fornitore, ecc.).

m.c.
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Maurizio "Napo" Napolitano
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