[Linuxtrent] Re: una domanda al giorno leva il bug di torno: FON

  • From: "Marco Ciampa" <ciampix@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 12 Jun 2008 01:38:50 +0200

On Wed, Jun 11, 2008 at 06:10:19PM +0200, Giuliano Natali wrote:
> 
> Con amorevole cura Marco Ciampa ha scritto:
> > On Tue, Jun 10, 2008 at 07:20:16PM +0200, Giuliano Natali wrote:
> >>
> >> Con amorevole cura Marco Ciampa ha scritto:
> >> > Si ma questo non mi dice se è il caso di farlo o no...
> >>
> >> No, per intanto e' meglio piuttosto :-)
> >>
> >> > Va bene che, come insegna Andrea Rossato, l'unico modo per dimostrare
> >> la
> >> > giustezza (o no) di una legge è violarla e poi ricorrere in appello
> >> > mah...ehm...non vorrei essere proprio io...non so se mi sono spiegato.
> >>
> >> se non ti sequestrano la macchina prima...
> >>
> >> >
> >> > Il problema esiste eccome ma i (pochi) che ne hanno a che fare hanno
> >> > deciso
> >> > di ignorarlo (forse). Io intanto non so cosa fare...
> >> >
> >>
> >> Sappiti che:
> >>
> >> http://www.interlex.it/attualit/corrado23.htm
> >>
> >>
> >> Leggi bene
> > Letto e fino in fondo: è vero tutto MA ANCHE il contrario.
> > Perfetto.
> >
> 
> Decreto legge Pisanu e allegato del 16 agosto 2005 in materia
> di antiterrorismo dice:
> 
> per tutti quelli che danno un accesso pubblico alla rete internet
> attraverso la propria connessione vige l'obbligo di registrarsi
> come Internet Point e di avere un libro matricola degli accessi
> nonche', se la rete contiene piu' di 3 postazioni (wifi=3+n)
> tenere un log associabile alla login utente con portapartenza
> ippartenza utente ipdestinazione portadestinazione per 2 anni.
> 
> Sara' anche vero il contrario ma lo si legge comunque nello stesso modo
> prova portadestinazione ipdestinazione utente ippartenza portapartenza
> 
> :-)
> 
> E il libro matricola puoi scriverlo anche partendo dall'ultima pagina.
> 
> Diaolin
mmm tu mi hai chiesto di leggerlo bene e io l'ho letto bene l'articolo.
L'interpretazione che da non è questa.

Se il terminale non c'è (wireless), non hai nessun obbligo.

>Leggiamo tuttavia attentamente il testo: le norme si applicano ai "titolari
>o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi
>specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei
>soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati
>esclusivamente alla telefonia vocale".

>Il discrimine è l'apparecchio terminale posto dal gestore a disposizione del
>pubblico, come tipicamente avviene negli Internet-cafè e locali
>assimilabili. Ma laddove non ci sia il terminale la legge non si applica,
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il portatile è il mio, non un terminale messo a disposizione dal gestore.

Se fornisci dei terminali allora devi tenere delle registrazioni. Ovvero,
tutto il contrario di quello che sarebbe logico: se ho un terminale mio lo
posso "blindare" a piacere. 
Se l'utente ha un portatile wireless (con qualunque softare a bordo...) 
può fare qualsiasi porcata.

Naturalmente è una delle possibili interpretazioni.

Siamo alle solite delle leggi italiane "fumose".

:-(

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Marco Ciampa

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