On Wed, Jun 11, 2008 at 06:10:19PM +0200, Giuliano Natali wrote: > > Con amorevole cura Marco Ciampa ha scritto: > > On Tue, Jun 10, 2008 at 07:20:16PM +0200, Giuliano Natali wrote: > >> > >> Con amorevole cura Marco Ciampa ha scritto: > >> > Si ma questo non mi dice se è il caso di farlo o no... > >> > >> No, per intanto e' meglio piuttosto :-) > >> > >> > Va bene che, come insegna Andrea Rossato, l'unico modo per dimostrare > >> la > >> > giustezza (o no) di una legge è violarla e poi ricorrere in appello > >> > mah...ehm...non vorrei essere proprio io...non so se mi sono spiegato. > >> > >> se non ti sequestrano la macchina prima... > >> > >> > > >> > Il problema esiste eccome ma i (pochi) che ne hanno a che fare hanno > >> > deciso > >> > di ignorarlo (forse). Io intanto non so cosa fare... > >> > > >> > >> Sappiti che: > >> > >> http://www.interlex.it/attualit/corrado23.htm > >> > >> > >> Leggi bene > > Letto e fino in fondo: è vero tutto MA ANCHE il contrario. > > Perfetto. > > > > Decreto legge Pisanu e allegato del 16 agosto 2005 in materia > di antiterrorismo dice: > > per tutti quelli che danno un accesso pubblico alla rete internet > attraverso la propria connessione vige l'obbligo di registrarsi > come Internet Point e di avere un libro matricola degli accessi > nonche', se la rete contiene piu' di 3 postazioni (wifi=3+n) > tenere un log associabile alla login utente con portapartenza > ippartenza utente ipdestinazione portadestinazione per 2 anni. > > Sara' anche vero il contrario ma lo si legge comunque nello stesso modo > prova portadestinazione ipdestinazione utente ippartenza portapartenza > > :-) > > E il libro matricola puoi scriverlo anche partendo dall'ultima pagina. > > Diaolin mmm tu mi hai chiesto di leggerlo bene e io l'ho letto bene l'articolo. L'interpretazione che da non è questa. Se il terminale non c'è (wireless), non hai nessun obbligo. >Leggiamo tuttavia attentamente il testo: le norme si applicano ai "titolari >o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi >specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei >soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati >esclusivamente alla telefonia vocale". >Il discrimine è l'apparecchio terminale posto dal gestore a disposizione del >pubblico, come tipicamente avviene negli Internet-cafè e locali >assimilabili. Ma laddove non ci sia il terminale la legge non si applica, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Il portatile è il mio, non un terminale messo a disposizione dal gestore. Se fornisci dei terminali allora devi tenere delle registrazioni. Ovvero, tutto il contrario di quello che sarebbe logico: se ho un terminale mio lo posso "blindare" a piacere. Se l'utente ha un portatile wireless (con qualunque softare a bordo...) può fare qualsiasi porcata. Naturalmente è una delle possibili interpretazioni. Siamo alle solite delle leggi italiane "fumose". :-( -- Marco Ciampa +--------------------+ | Linux User #78271 | | FSFE fellow #364 | +--------------------+ -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx