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  • From: Giuseppe Briotti <g.briotti@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 Oct 2011 15:01:11 +0200

Premesso che hanno ulteriormente emendato il testo, per cui
risulteranno soggetti alla norma solo quei siti registrati come
pubblicazione (quindi, per intenderci, siti come quelli dei quotidiani
online) e la modifica è stata proposta bipartisan da centrodestra e
centrosinistra, e quindi molti dei presupposti di questa discussione
decadono.

Premesso che è molto difficile identificare il responsabile del
contenuto di un sito (specialmente per siti come Wikipedia che
accettano le modifiche di chiunque), e quindi la legge risulterebbe
spesso inapplicabile.

Ho letto il testo risultante dal combinato disposto della legge
vigente (quella del 1948, per intenderci) e a mio avviso, il risultato
è questo:

1. sul sito X viene scritto un contenuto che la persona A reputa
inesatto e/o diffamatorio.

2. la persona A contatta il responsabile del contenuto del sito X (e
questo è spesso un problema) e chiede di poter esercitare il suo
diritto di rettifica.

3. se il responsabile del contenuto del sito X non pubblica la
rettifica dando la stessa visibilità dell'affermazione che l'ha
causata entro le 48h, la persona A può ricorrere al Pretore.

4. si avvia il contenzioso legale.

E' corretto? C'è qualche esperto di legge che può chiarirmi le idee?

PS. ulteriore quesito. Ho sempre pensato che la forza di Wikipedia
fosse la sua intrinseca democraticità. Come ha funzionato il processo
decisionale che ha portato all'autosospensione del servizio?

-- 

Giuseppe Briotti
g.briotti@xxxxxxxxx

"Alme Sol, curru nitido diem qui
promis et celas aliusque et idem
nasceris, possis nihil urbe Roma
visere maius."
(Orazio)
--
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