Premesso che hanno ulteriormente emendato il testo, per cui risulteranno soggetti alla norma solo quei siti registrati come pubblicazione (quindi, per intenderci, siti come quelli dei quotidiani online) e la modifica è stata proposta bipartisan da centrodestra e centrosinistra, e quindi molti dei presupposti di questa discussione decadono. Premesso che è molto difficile identificare il responsabile del contenuto di un sito (specialmente per siti come Wikipedia che accettano le modifiche di chiunque), e quindi la legge risulterebbe spesso inapplicabile. Ho letto il testo risultante dal combinato disposto della legge vigente (quella del 1948, per intenderci) e a mio avviso, il risultato è questo: 1. sul sito X viene scritto un contenuto che la persona A reputa inesatto e/o diffamatorio. 2. la persona A contatta il responsabile del contenuto del sito X (e questo è spesso un problema) e chiede di poter esercitare il suo diritto di rettifica. 3. se il responsabile del contenuto del sito X non pubblica la rettifica dando la stessa visibilità dell'affermazione che l'ha causata entro le 48h, la persona A può ricorrere al Pretore. 4. si avvia il contenzioso legale. E' corretto? C'è qualche esperto di legge che può chiarirmi le idee? PS. ulteriore quesito. Ho sempre pensato che la forza di Wikipedia fosse la sua intrinseca democraticità. Come ha funzionato il processo decisionale che ha portato all'autosospensione del servizio? -- Giuseppe Briotti g.briotti@xxxxxxxxx "Alme Sol, curru nitido diem qui promis et celas aliusque et idem nasceris, possis nihil urbe Roma visere maius." (Orazio) -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx