[Linuxtrent] Re: DDL FLOSS in Provincia Autonoma di Trento

  • From: "Giuliano Natali" <diaolin@xxxxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 11 Nov 2011 12:12:34 +0100 (CET)

matteo ruffoni wrote:
> Grazie ad Annalisa Tomasi e ad altri, tra i quali alcuni di noi del LT, è
> stato pubblicato il DDL per l'adozione di FLOSS in Provincia Autonoma di
> Trento e il link, che è stato passato da Napo, è qui sotto
>
> http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/atti_politici/idap_scheda_atto_trov.it.asp?app=idap&pagetype=trov&at_id=195148&blank=Y



Art. 10 e chiudo per sempre questa discussione

Art. 10
Deroghe
1. Se la Provincia, le sue agenzie e i suoi enti strumentali adottano uno
o più moduli,
applicativi o procedure informatiche, banche dati o sistemi, possono
derogare dall’utilizzo
di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, formati di
dati e documenti
standard aperti o FLOSS:
a) quando non sono disponibili analoghi elementi di FLOSS o standard
aperti, e
l’implementazione o l'adozione di questi elementi, nel caso specifico, non
è fattibile per
effettiva ristrettezza del tempo disponibile o perché risulta antieconomico,
b) quando occorre integrarli con strumenti già esistenti che li richiedono
e risulta
antieconomico modificarli.
2. Nella comunicazione dalla e verso la Provincia, le sue agenzie e i suoi
enti
strumentali di tipologie di dati e documenti informatici non compresi nel
repertorio ufficiale
dei formati previsto dall'articolo 5 sono preferiti i formati standard
aperti.
3. La valutazione economica è effettuata mediante una comparazione fra le
alternative includendo, oltre i costi di acquisto, anche quelli di
manutenzione, formazione e
istruzione, i costi e i benefici legati alla possibilità di
interoperabilità applicativa, i costi di
migrazione e di uscita, i possibili risparmi derivanti dal riuso presso
altre pubbliche
amministrazioni e in generale le ricadute sul territorio del rilascio con
licenza FLOSS,
nell’arco di vita dell’elemento. La valutazione è svolta da personale di
accertata capacità
nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e può
avvalersi della
consulenza del comitato guida per la società dell’informazione e del
centro servizi per la
società dell’informazione.
4. La struttura provinciale che utilizza o accetta formati non elencati
nel repertorio
ufficiale dei formati, protocolli non standard aperti o software
proprietario ne comunica le
motivazioni al comitato guida per la società dell’informazione.


Non c'è altro da dire.

QUesta legge non servirà a nulla, solo un poca di pubblicità al PD

Diaolin


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