[Linuxtrent] Re: DDL FLOSS in Provincia Autonoma di Trento

  • From: matteo ruffoni <mattruffoni@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 12 Nov 2011 16:38:49 +0100

>
> Dal mio punto di vista combatterò a spada tratta l'impianto di questa
> proposta, a mio parere questo DDL non deve arrivare da nessuna parte
> finché non viene ridisegnata la parte art.10 o tolta de facto.
>
> Diaolin
>
>
qui sotto riporto l'art 10 corretto da Dozza dopo la discussione della
settimana scorsa. Più sotto metto l'art 6 sull'istruzione che a chi come me
cerca di infilare SL nella scuola serve come l'oro, avevo provato a
chiedere anche agli amici della FUSS, ma in AA l'adozione della FUSS non è
stata fatta per legge ma solo con un intervento tecnico, (sigh?!?!?)

Personalmente non mi sembra così facile derogare

 Art. 10

*Deroghe*

1. Se la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali adottano uno o più
applicazioni software, procedure informatiche, banche dati o sistemi,
possono derogare dall’utilizzo di FLOSS, di protocolli standard aperti e
formati standard aperti quando:

a) non siano disponibili analoghi elementi FLOSS o protocolli standard
aperti o formati standard aperti;

b) l’implementazione, l'integrazione o l'adozione di tali elementi risulti
antieconomico;

2. La valutazione economica circa la deroga all'adozione di FLOSS, di
protocolli standard aperti e formati standard aperti è effettuata mediante
una comparazione fra le alternative includendo, oltre i costi di acquisto,
anche quelli di manutenzione, formazione e istruzione, i costi e i benefici
legati alla possibilità di interoperabilità applicativa, i costi di
migrazione e di uscita, i benefici derivanti dal riuso presso altre
pubbliche amministrazioni ed in generale le ricadute socio-economiche sul
territorio del rilascio con licenza FLOSS, nell’arco di vita dell’elemento.
La valutazione è svolta da personale di accertata capacità nel settore
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e può avvalersi
della consulenza del comitato guida per la società dell’informazione e del
centro servizi per la società dell’informazione.

3. Nello scambio di dati e documenti con la Provincia, le agenzie e gli
enti strumentali di tipologie di dati e documenti informatici si faccia uso
di formati o protocolli non compresi nel repertorio ufficiale dei formati
previsto dall'articolo 5. In ogni caso qualora occorra introdurre nuovi
formati per lo scambio dati è fortemente raccomandato l'uso di formati
standard aperti.

4. La struttura provinciale che utilizza o accetta formati non elencati nel
repertorio ufficiale dei formati, protocolli non standard aperti o software
proprietario, ne comunica le motivazioni al comitato guida per la società
dell’informazione.


 Art. 6

*Istruzione*

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS e
dei contenuti e dei dati aperti, recepisce i principi di questa legge nel
sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 le istituzioni scolastiche
e formative provinciali usano esclusivamente FLOSS nelle loro attività
didattiche.

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del
software FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico
delle scuole e dei centri di formazione professionale nelle modalità
stabilite dal regolamento.

 Ciao Matteo

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