[Linuxtrent] Re: R: Re: VOIP e sw libero con "jingle" (XMPP xep-0166)

  • From: Antonio Galea <antonio.galea@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 3 Nov 2011 00:07:15 +0100

2011/11/2 Marco Ciampa <ciampix@xxxxxxxxx>:
>
> No, sei solo poco aggiornato. Per quanto ne so io una volta avevi
> ragione. Ora a causa dell'ultima legge anti-pirateria anche le copie di
> sicurezza sono illegali. Infatti era legale farsi una copia per es. di
> un DVD per evitare che il solito bimbo di 5 anni te lo righi giocando.
> Vedi sentenza del tribunale di Bolzano:
> http://www.civile.it/internet/visual.php?num=39482
>
> Ora è diventato illegale dato che il DVD è crittografato ed è
> diventato illegale superare il "dispositivo anti-copia", anche se la
> legge ti garantiva il diritto della copia di sicurezza.
>
> Almeno questo è ciò che ho sentito dire. Vorrei tanto essere smentito.

Ok, ti smentisco subito: partendo dal tuo link della sentenza di Bolzano
(che tra parentesi è su tutt'altra cosa), vedo che la Legge 633/1941 è stata
integrata dal Decreto Legge 68 del 9 aprile 2003, che implementa una norma
comunitaria (la 2001/29/CE, che non mi sono spulciato). Il DL 68/2003 è
tuttora attivo, e costituisce la norma di riferimento, almeno secondo
Normattiva (http://www.normattiva.it).

L'articolo 9 del decreto legge modifica l'originale articolo 71-sexies
secondo quel che ti riporto qui sotto:

----------------------------------------
Art.  71-sexies  -  1.  E'  consentita  la riproduzione privata di
fonogrammi  e  videogrammi  su  qualsiasi supporto, effettuata da una
persona  fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo
di  lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
----------------------------------------

Molto chiaramente, hai diritto alla copia di sicurezza.

----------------------------------------
   2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da
terzi.   La  prestazione  di  servizi  finalizzata  a  consentire  la
riproduzione  di  fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica
per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
----------------------------------------

Ma te la devi fare da solo - chiunque ti fornisca un servizio
per aiutarti a fare la copia deve pagare i diritti d'autore.

----------------------------------------
   3.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o
ai  materiali  protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche
di  cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito
sulla base di accordi contrattuali.
----------------------------------------

Non hai diritto a copiarti il materiale disponibile pubblicamente,
ad esempio in internet, nel caso sia protetto dalla copia o anche
solo se l'accesso è a pagamento o ristretto da qualche accordo.

----------------------------------------
   4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono  tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche  di  cui  all'articolo 102-quater, la persona fisica che
abbia  acquisito  il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale  protetto,  ovvero  vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare   una   copia  privata,  anche  solo  analogica,  per  uso
personale,  a  condizione  che tale possibilita' non sia in contrasto
con  lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti
----------------------------------------

Giusto per ribadire che hai diritto alla copia di sicurezza anche
se l'opera è protetta: chi la distribuisce con le protezioni è tenuto
per legge a consentirti che la tua copia sia davvero fattibile.

Occhio alla sentenza che mi riporti: non è legale da noi vendere
misure od offrire servizi atti alla circonvenzione delle misure di
sicurezza (quelle dell'articolo 102-quater più volte citato) - quindi
il signore che vendeva modchips per le PlayStation è stato
condannato.

In questo caso c'è comunque un'incongruenza giuridica: tu hai
diritto ad una copia di sicurezza dei tuoi giochi, ma a causa delle
misure anti-copia (lecite per l'autore) non la puoi far girare su una
PlayStation originale - il che rende la copia del tutto inutile.

La legge, almeno per quanto vedo io, non ti garantisce che tu
possa fare una copia _utilizzabile_ - mi pare un'ottimo risultato
per le case come Sony, ed un grosso problema per noi utenti.
In compenso, se compri i modchips in rete in un paese dove
sono legali, hai ancora il diritto di modificarti (di persona!) la
_tua_ PS per farci girare le _tue_ copie di sicurezza - non i
giochi piratati, naturalmente.

Antonio
--
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